Chi si trasferisce a Dubai porta con sé quasi sempre una domanda: «le mie criptovalute lì non si tassano, vero?». La risposta corretta ha due metà. Gli Emirati non applicano un'imposta personale sul reddito, ma la tassazione di una persona non dipende soltanto dal Paese in cui si trova il portafoglio o l'exchange. Dipende da dove la persona è residente fiscale, da quando, e da che cosa ha fatto con le cripto-attività: ha venduto, scambiato, incassato proventi da staking o semplicemente detenuto. Questa guida mette a confronto Italia ed Emirati, distinguendo residenti e non residenti.
Prima di scrivere di aliquote conviene un avvertimento di metodo. Il 4 luglio 2026 è entrato in vigore il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117), che riordina e rinumera le disposizioni del vecchio TUIR. Le sue norme però si applicano dal 1° gennaio 2027 (articolo 377): per il 2026 il riferimento resta l'articolo 67 del TUIR, che dal 2027 diventa l'articolo 76 del testo unico. Sulle cripto-attività la regola non cambia: anche il nuovo testo fissa il 33% per i proventi realizzati dal 1° gennaio 2026. Qui cito la nuova numerazione, quella che troverai nelle istruzioni dal 2027. Molte guide ancora online riportano le vecchie percentuali.
Secondo il nuovo testo unico, sono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. La norma definisce la cripto-attività come una rappresentazione digitale di valore o di diritti, trasferibile e memorizzabile elettronicamente con tecnologia di registro distribuito o analoga. Aggiunge un punto pratico: la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non è fiscalmente rilevante.
La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle cripto-attività permutate) e il costo o valore di acquisto. Il costo deve essere documentato con elementi certi e precisi: in mancanza, il testo dispone che sia pari a zero. I proventi da detenzione percepiti nel periodo d'imposta, per esempio da staking o prestito, sono tassati senza alcuna deduzione. Le minusvalenze si sommano alle plusvalenze; l'eccedenza si riporta nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione di averla indicata nella dichiarazione dell'anno in cui è maturata.
| Voce | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Plusvalenze e proventi realizzati dal 1° gennaio 2026 | Imposta sostitutiva del 33% | Testo unico, art. 304, comma 7 |
| Token di moneta elettronica in euro | Aliquota del 26% al posto del 33% | Testo unico, art. 304, comma 7 |
| Plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2025 | Imposta sostitutiva del 26% | Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate |
| Soglia di 2.000 euro | Non più applicabile alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025 | Legge n. 207/2024, art. 1, comma 25 |
Il testo vigente precisa che i token di moneta elettronica in euro sono quelli il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti interamente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea, secondo la definizione del regolamento (UE) 2023/1114. La mera conversione tra euro e questi token, o il rimborso del valore nominale, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza. Le stablecoin ancorate ad altre valute non rientrano in questa eccezione.
Chi è residente fiscale in Italia e detiene cripto-attività all'estero ha anche obblighi di monitoraggio. Il portale dell'Agenzia delle Entrate indica che la sezione «Estero e cripto attività» serve a assolvere gli adempimenti sugli investimenti all'estero e a determinare IVAFE, IVIE e l'imposta sulle cripto-attività, e che va compilata anche se l'attività è stata interamente dismessa nel corso dell'anno. Il tema è approfondito nella guida su quadro RW: chi deve compilarlo, IVAFE e IVIE. A livello europeo, la direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8) ha esteso la cooperazione amministrativa ai gestori di cripto-attività e si applica dal 1° gennaio 2026: ne parla la pagina sui controlli internazionali su criptovalute, DAC8 e CARF.
Il portale ufficiale del governo emiratino afferma che gli Emirati non applicano un'imposta sul reddito alle persone fisiche. Questo significa che una plusvalenza personale su cripto-attività non è soggetta a un'imposta personale emiratina. La conseguenza però non è «cripto esenti»: dipende da chi sei e da che cosa fai.
Per l'IVA e per le attività con licenza il trattamento va verificato sulle pagine della Federal Tax Authority e sulla normativa pubblicata dal Ministero delle Finanze. Il quadro generale delle imposte emiratine è nella guida su che cosa si paga a Dubai tra persone e società.
| Situazione | Italia | Emirati |
|---|---|---|
| Residente fiscale in Italia, vive in Italia | Plusvalenze e proventi tassati in Italia; obblighi RW sulle cripto detenute all'estero | Non rilevanti per l'imposta personale |
| Residente fiscale in Italia, ma trasferito a Dubai | Resta tassato in Italia sul reddito ovunque prodotto, comprese le cripto | Nessuna imposta personale; possibile Corporate Tax solo per attività d'impresa |
| Non residente in Italia, residente negli Emirati | Rileva solo il reddito considerato prodotto in Italia; per le cripto il collegamento va valutato caso per caso | Nessuna imposta personale sull'investimento privato |
Per la legge italiana le persone residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti, i non residenti solo su quelli prodotti in Italia. Dal 2024 la residenza dipende da residenza civilistica, domicilio e presenza fisica, con una presunzione legata all'iscrizione all'anagrafe: i criteri sono nella guida su residenza fiscale: cos'è e come si determina. Sul versante pratico, l'iscrizione all'AIRE ha effetti che conviene conoscere: li spiega la guida su AIRE: chi deve farla, entro quando e con quali effetti fiscali.
Il caso più delicato è quello del non residente. Il testo unico non contiene una regola semplice sul luogo in cui si considera prodotta una plusvalenza su cripto-attività, perché l'asset non ha una localizzazione fisica. Per questo non conviene affidarsi a formule come «se sei a Dubai non paghi in Italia»: la non residenza deve essere dimostrabile e il collegamento territoriale del singolo reddito va valutato.
Un errore frequente è vendere subito prima o subito dopo il trasferimento senza aver chiarito la data in cui si perde la residenza italiana. Il criterio che conta è la residenza nel periodo d'imposta, non la data in cui si cambia indirizzo o si apre un conto negli Emirati. Se la residenza italiana permane per la maggior parte dell'anno, il reddito dell'intero anno resta tassato in Italia. Per chi si trasferisce per lavoro, la guida su lavorare a Dubai: permesso di lavoro e tasse ricostruisce lo stesso passaggio dal lato degli stipendi.
Giulia, residente a Milano. Ha acquistato bitcoin su un exchange estero e li cede nel 2026. La plusvalenza è reddito diverso, tassata con l'aliquota ordinaria del 33% se realizzata dal 1° gennaio 2026. Per il periodo di detenzione all'estero deve valutare il quadro RW.
Andrea, trasferito a Dubai ma ancora iscritto all'anagrafe italiana. Vende ether dall'appartamento di Dubai. Se per l'Italia è residente, il reddito resta italiano anche se l'operazione avviene da un conto emiratino: l'assenza di imposta personale negli Emirati non cancella l'obbligo.
Sara, con residenza negli Emirati e iscrizione all'AIRE. Percepisce proventi di staking. Per verificare se l'Italia abbia titolo a tassarli deve esaminare la propria residenza, il luogo della piattaforma e la fonte del reddito. Per gli Emirati, un investitore privato non è in generale contribuente, ma se l'attività diventa organizzata cambia la qualificazione.
Le plusvalenze e gli altri proventi da cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026 sono soggetti a imposta sostitutiva del 33%, secondo il testo unico delle imposte sui redditi vigente. Per i token di moneta elettronica in euro l'aliquota è del 26%.
No per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025: la legge n. 207/2024 ha eliminato la soglia. Per i periodi precedenti valevano regole diverse, indicate nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.
Gli Emirati non applicano un'imposta sul reddito alle persone fisiche. Un investitore privato non è in generale contribuente Corporate Tax; chi svolge un'attività d'impresa può invece rientrarvi, in base a regole e soglie pubblicate dalla Federal Tax Authority.
Sì. Chi per la legge italiana resta residente è tassato in Italia sui redditi ovunque prodotti, comprese le plusvalenze su cripto-attività, e deve valutare gli obblighi di monitoraggio sulle attività detenute all'estero.
DAC8 è una direttiva europea che si applica dal 1° gennaio 2026 ai gestori di cripto-attività e alla cooperazione tra Stati membri. Può quindi riguardare i dati comunicati dalle piattaforme che operano nell'Unione, anche se il cliente ha cambiato Paese di residenza.
Fonti verificate il 18 ottobre 2026.
Corrispondenze con i nuovi testi unici, che si applicano dal 1° gennaio 2027, verificate su Normattiva il 27 ottobre 2026.
Questo articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce consulenza fiscale, legale o personalizzata. Le norme cambiano: verifica il testo vigente e valuta il tuo caso con un professionista prima di agire.