«Se guadagno a Dubai e sono ancora considerato residente in Italia, mi tassano due volte?» È la domanda che sento più spesso da imprenditori che iniziano a spostare parte della propria attività verso gli Emirati. La risposta breve è no, non dovrebbe succedere — esiste una Convenzione internazionale pensata esattamente per questo. Ma tra il «non dovrebbe» e il «non succede davvero» c'è una procedura precisa da seguire, e la maggior parte degli errori che vedo nascono proprio lì: non nella norma, ma in come — o se — viene applicata in dichiarazione.
L'OCSE distingue due fattispecie diverse, ed è una distinzione che conviene avere chiara prima di parlare del tuo caso specifico. La doppia imposizione giuridica si verifica quando lo stesso contribuente viene tassato due volte sullo stesso reddito da due Stati diversi — il caso classico di chi lavora o fattura tra Italia ed Emirati e rischia di essere considerato fiscalmente residente in entrambi i paesi. La doppia imposizione economica, invece, riguarda lo stesso reddito tassato in capo a due soggetti diversi: l'utile della tua società viene tassato una prima volta a livello societario, e poi di nuovo quando lo distribuisci a te stesso come dividendo. Sono due problemi diversi, con soluzioni diverse — ed è la prima cosa che verifico quando un cliente mi dice «sono tassato due volte».
Il punto di partenza è la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 e ratificata in Italia con la Legge 28 agosto 1997, n. 309, entrata in vigore il 5 novembre 1997. Non è un accordo generico: stabilisce, articolo per articolo, quale Stato ha il diritto di tassare cosa.
| Tipo di reddito | Cosa stabilisce la Convenzione |
|---|---|
| Utili d'impresa (art. 7) | Tassabili solo nello Stato di residenza, a meno che l'impresa operi nell'altro Stato tramite una stabile organizzazione — e solo per la quota di utili attribuibile a quella stabile organizzazione. |
| Dividendi (art. 10) | Tassabili nello Stato di residenza del percettore; lo Stato della società pagante può comunque applicare una ritenuta, ma limitata al 5% se il beneficiario detiene almeno il 25% del capitale, al 15% in tutti gli altri casi. |
| Plusvalenze su partecipazioni (art. 13) | Tassabili solo nello Stato di residenza di chi vende, salvo il caso di beni legati a una stabile organizzazione. |
Un dettaglio che spesso sorprende: la Convenzione definisce la stabile organizzazione includendo un cantiere di costruzione o montaggio, ma solo se la sua durata supera nove mesi (art. 5) — sotto quella soglia, non si configura stabile organizzazione ai fini del trattato.
Qui arriva il punto che la maggior parte degli imprenditori non sa, e che è la causa reale della maggior parte delle doppie tassazioni che vedo: la Convenzione stabilisce le regole di ripartizione, ma il sollievo dalla doppia imposizione in Italia non è automatico. Si ottiene attivamente, tramite il credito d'imposta previsto dall'articolo 165 del TUIR, da far valere in dichiarazione dei redditi.
Il meccanismo, nella sostanza: se un reddito estero concorre al tuo reddito complessivo tassato in Italia, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo su quel reddito sono detraibili dall'imposta italiana — ma solo fino alla concorrenza della quota di imposta italiana proporzionalmente riferibile a quel reddito estero. Non è un rimborso integrale: è un doppio limite. Se hai redditi da più Stati esteri, il calcolo va fatto separatamente per ciascuno Stato (comma 3). E se l'imposta estera pagata supera la quota italiana corrispondente, l'eccedenza non si perde: diventa credito riportabile, secondo il comma 6, fino all'ottavo esercizio precedente o successivo. La condizione chiave, spesso trascurata, è che l'imposta estera sia stata pagata «a titolo definitivo» — non provvisoria, non rimborsabile: serve la documentazione che lo dimostri.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 5 marzo 2015 chiarisce nel dettaglio l'applicazione pratica di questo meccanismo. Nella mia esperienza, è proprio la fase documentale — dimostrare che l'imposta estera è stata effettivamente pagata, in modo definitivo, sul reddito corretto — a fare la differenza tra un credito riconosciuto e una contestazione.
Se possiedi una società a Dubai che rientra nella disciplina delle Controlled Foreign Companies — argomento che approfondisco in CFC: cosa deve sapere l'imprenditore italiano — il meccanismo del credito d'imposta si applica anche qui. L'articolo 167, comma 9, del TUIR prevede che dall'imposta dovuta sul reddito della CFC imputato per trasparenza al socio italiano siano detraibili, con le stesse modalità e gli stessi limiti dell'articolo 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla società non residente. In pratica: anche in un contesto CFC, quello che la tua società ha già pagato negli Emirati non viene ignorato — ma va fatto valere con lo stesso rigore documentale.
Il caso più delicato — e quello con le conseguenze più pesanti se gestito male — è quando sia l'Italia sia gli Emirati ti considerano residente fiscale. In questo scenario interviene l'articolo 4 della Convenzione, con una gerarchia di criteri da applicare in ordine, uno alla volta, finché uno di essi non risolve il conflitto:
| Criterio | Cosa guarda |
|---|---|
| 1. Abitazione permanente | Lo Stato in cui disponi di un'abitazione a tua disposizione in modo continuativo. |
| 2. Centro degli interessi vitali | Se hai un'abitazione permanente in entrambi gli Stati: dove sono più strette le tue relazioni personali ed economiche. |
| 3. Soggiorno abituale | Se il centro degli interessi vitali non è determinabile: dove soggiorni più spesso. |
| 4. Nazionalità | Se soggiorni abitualmente in entrambi (o in nessuno dei due). |
| 5. Accordo tra le autorità | Se hai doppia nazionalità o nessuna delle due: decidono direttamente le amministrazioni fiscali dei due Stati. |
Nella pratica, per un imprenditore con base a Dubai ma legami ancora forti in Italia, è quasi sempre il centro degli interessi vitali — non l'abitazione, non la nazionalità — a decidere la partita. Ed è lo stesso terreno su cui si gioca una contestazione di residenza fiscale, un tema che tratto in dettaglio in Contestazione della residenza fiscale a Dubai: cosa guarda davvero il Fisco.
Un riferimento concreto di come la Cassazione applichi la Convenzione Italia-EAU: con la sentenza n. 22585 del 2024, la Corte ha riconosciuto che le disposizioni specifiche della Convenzione (in quel caso l'articolo 19, sui compensi pagati da uno Stato per servizi resi allo Stato) prevalgono sulla norma generale di eliminazione della doppia imposizione, e che è irrilevante che gli Emirati non applichino un'imposta sul reddito delle persone fisiche: la ripartizione della potestà impositiva stabilita dalla Convenzione resta valida comunque. Il caso specifico riguardava un pilota con compensi da un ente pubblico emiratino, non un imprenditore con redditi d'impresa o dividendi — ma è un esempio concreto di come i giudici italiani applichino il trattato quando la fattispecie è chiara.
È la situazione in cui lo stesso reddito viene tassato due volte da due Stati diversi. Si parla di doppia imposizione «giuridica» quando è lo stesso contribuente a pagare due volte sullo stesso reddito (il caso tipico Italia-UAE); di doppia imposizione «economica» quando lo stesso reddito viene tassato in capo a due soggetti diversi, ad esempio l'utile della società e poi il dividendo distribuito al socio.
No. La Convenzione stabilisce le regole su chi ha il diritto di tassare cosa, ma il sollievo dalla doppia imposizione in Italia si ottiene attivamente, tramite il credito d'imposta dell'articolo 165 del TUIR in dichiarazione dei redditi. Se non lo richiedi correttamente, con la documentazione giusta, resti esposto a una tassazione piena su entrambi i fronti.
No. Il credito è limitato alla quota di imposta italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero — è un doppio limite, non un rimborso integrale. Se l'imposta estera pagata supera quella quota, l'eccedenza non è persa: diventa credito riportabile, secondo l'articolo 165 comma 6 del TUIR, fino all'ottavo esercizio precedente o successivo.
Decide l'articolo 4 della Convenzione, con una gerarchia di criteri in ordine: dove hai un'abitazione permanente, dove hai il centro dei tuoi interessi vitali (relazioni personali ed economiche più strette), dove soggiorni abitualmente, la tua nazionalità, e infine un accordo diretto tra le autorità fiscali dei due Stati. Il centro degli interessi vitali è quasi sempre il criterio che decide la partita per un imprenditore.
Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale personalizzata: ogni situazione va valutata caso per caso.