Se sei fiscalmente residente in Italia e possiedi anche solo il 10% di una società costituita a Dubai, hai due obblighi distinti da rispettare ogni anno, indipendentemente dal fatto che la società distribuisca utili oppure no: dichiarare la partecipazione nel quadro RW e versare l'IVAFE. Il primo è un obbligo di monitoraggio, il secondo è un'imposta patrimoniale vera e propria — e su entrambi gli Emirati Arabi Uniti pesano più di quanto la maggior parte degli imprenditori italiani immagini.
Questo è uno degli aspetti più sottovalutati di chi apre una struttura a Dubai: si concentra tutta l'attenzione sulla Corporate Tax e sull'esterovestizione, e si dimentica che l'obbligo dichiarativo personale del socio ha un costo proprio, che si paga ogni anno a prescindere dai risultati della società.
Il quadro RW della dichiarazione dei redditi serve al monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia (art. 4, D.L. 167/1990). Una partecipazione in una società con sede a Dubai — quotata o meno, di maggioranza o minoranza — rientra tra le attività da dichiarare. Va indicata ogni anno in cui la detenzione persiste, calcolando il valore al 31 dicembre o al termine del periodo di possesso nell'anno.
Un errore comune: pensare che l'obbligo scatti solo se la società paga dividendi. Non è così. Il quadro RW fotografa la detenzione, non il reddito che ne deriva: si compila anche in un anno in cui la società di Dubai non ha distribuito nulla.
Oltre al monitoraggio, la detenzione di una partecipazione estera è soggetta all'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero (IVAFE), introdotta dall'art. 19, D.L. 201/2011. L'aliquota ordinaria è dello 0,2% del valore della partecipazione. Ma dal periodo d'imposta 2024, la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha raddoppiato l'aliquota allo 0,4% per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo il D.M. 4 maggio 1999 — ed è la stessa lista, mai aggiornata su questo punto, in cui gli Emirati Arabi Uniti figurano ancora oggi.
In pratica: una quota in una società di Dubai che varrebbe lo 0,2% se detenuta in un paese "ordinario" ti costa lo 0,4% solo per il fatto di essere emiratina. È un raddoppio silenzioso, che si somma — non sostituisce — l'eventuale raddoppio delle sanzioni RW di cui parliamo più avanti.
Un esempio concreto: su una quota valutata 300.000 euro, l'IVAFE ordinaria sarebbe 600 euro l'anno (0,2%). Per una società con sede negli Emirati, l'imposta effettiva è 1.200 euro l'anno (0,4%) — una differenza di 600 euro l'anno che molti imprenditori scoprono solo al primo controllo, perché il commercialista che segue la dichiarazione non sempre verifica se il Paese di detenzione rientra nella lista del raddoppio.
Per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati — il caso tipico di una LLC o di una società in free zone a Dubai — la base imponibile IVAFE segue un ordine gerarchico preciso:
Non esiste, per le partecipazioni non quotate, una soglia minima sotto la quale l'imposta non è dovuta: quella esenzione (giacenza media annua fino a 5.000 euro) vale solo per conti correnti e libretti di risparmio esteri, dove peraltro resta in vigore l'imposta fissa di 34,20 euro per le persone fisiche, invariata dal 2024.
Se il quadro RW non viene compilato, o viene compilato in modo incompleto, la sanzione ordinaria va dal 3% al 15% del valore non dichiarato (art. 5, comma 2, D.L. 167/1990). Ma, come per l'IVAFE, gli Emirati Arabi Uniti ricadono nella black list del D.M. 4 maggio 1999 ai fini del raddoppio previsto dall'art. 12 del D.L. 78/2009: la sanzione effettiva per una partecipazione EAU non dichiarata è quindi dal 6% al 30% del valore, per ciascun anno di omissione.
| Quadro RW | IVAFE | |
|---|---|---|
| Cos'è | Obbligo di monitoraggio della detenzione estera | Imposta patrimoniale sul valore della partecipazione |
| Quando è dovuto | Ogni anno di detenzione, anche senza dividendi | Ogni anno di detenzione, senza soglia minima per le quote non quotate |
| Misura ordinaria | Sanzione 3%-15% se omesso | Aliquota 0,2% del valore |
| Misura per gli EAU (black list D.M. 4/5/1999) | Sanzione raddoppiata: 6%-30% | Aliquota raddoppiata: 0,4% |
Fonti normative: art. 4, D.L. 167/1990 (monitoraggio fiscale); art. 5, comma 2, D.L. 167/1990 e art. 12, D.L. 78/2009 (sanzioni e raddoppio); D.M. 4 maggio 1999 (elenco Stati a fiscalità privilegiata rilevante ai fini del raddoppio); art. 19, D.L. 201/2011 (istituzione IVAFE); Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 91-92) per il raddoppio dell'aliquota IVAFE dal 2024. Per la tua situazione specifica serve un'analisi individuale.
Sì. Il quadro RW serve a monitorare la detenzione dell'attività estera, non la sua redditività. Va compilato ogni anno in cui possiedi la partecipazione, a prescindere da eventuali distribuzioni.
Dal 2024 l'aliquota è dello 0,4% del valore della partecipazione, il doppio della misura ordinaria dello 0,2%, perché gli Emirati Arabi Uniti rientrano nella black list del D.M. 4 maggio 1999 ai fini di questa maggiorazione.
Si segue un ordine gerarchico: prima il valore nominale, se manca il valore di rimborso anche se rideterminato, e in assenza di entrambi il valore di acquisto della partecipazione.
No. La soglia di esenzione di 5.000 euro di giacenza media annua vale solo per conti correnti e libretti di risparmio esteri, non per le partecipazioni societarie non quotate, per cui l'imposta è sempre dovuta indipendentemente dall'importo.
Una sanzione dal 6% al 30% del valore non dichiarato per ogni anno di omissione, il doppio della misura ordinaria del 3%-15%, perché gli Emirati Arabi Uniti sono inclusi nella black list rilevante ai fini del raddoppio.