Aggiornamenti Normativi UAE · 22 agosto 2026

Recupero dell'IVA: dal 1° ottobre 2026 serve la verifica documentata del fornitore (Decisione FTA n. 13 del 2026)

La Federal Tax Authority ha stabilito con la Decisione n. 13 del 2026 quali verifiche vanno fatte sui fornitori e sulle singole operazioni. Dal 1° ottobre 2026, se la catena di fornitura risulta collegata a un'evasione e quelle verifiche non ci sono, l'IVA a monte non si recupera più. L'esonero previsto per gli acquisti minori cade appena il rapporto con quel fornitore supera 100.000 dirham, circa 23.000 euro, in dodici mesi.

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Aggiornamento del22 agosto 2026
Tipo di attoDecisione dell'autorità fiscale
AreaVAT
Rilevanza5/5
PrioritàAlta

Fonte ufficiale confermata

Che cosa è successo

La Federal Tax Authority ha emesso la Decisione n. 13 del 2026, che dà attuazione all'articolo 54 bis della legge IVA emiratina — la norma inserita dal Decreto-Legge Federale n. 16 del 2025. La Decisione elenca le verifiche che chi acquista deve compiere sui propri fornitori e sulle singole forniture ricevute, e si applica dalle operazioni del 1° ottobre 2026 in avanti. L'articolo 54 bis permette alla FTA di negare il recupero dell'IVA a monte quando un'operazione fa parte di una catena di forniture collegata a un'evasione fiscale: se l'acquirente ne era effettivamente a conoscenza il diniego è obbligatorio, se avrebbe dovuto esserlo il diniego è discrezionale. Il punto che sposta tutto è il terzo: si considera che l'acquirente «avrebbe dovuto sapere» quando non ha eseguito le verifiche prescritte dall'Autorità. La Decisione n. 13 dice esattamente quali sono quelle verifiche.

Che cosa cambia in pratica

L'onere della prova si sposta su chi compra, e si articola su due livelli. Sul fornitore: la verifica va fatta alla prima operazione e ripetuta quando sono passati dodici mesi, controllando i documenti identificativi contro le banche dati ufficiali, accertando chi ha il potere di rappresentare la società e confermando che il fornitore abbia una sede reale, coerente con l'attività che dichiara di svolgere. Vanno inoltre valutati tre indicatori di rischio espressamente previsti: i cambi di indirizzo, i cambi delle persone chiave e le operazioni sproporzionate rispetto alla dimensione e alla storia dell'impresa. Quando gli acquisti annui da quel fornitore superano 375.000 dirham, circa 87.000 euro, serve in più una conferma scritta e senza riserve rilasciata da una banca autorizzata negli Emirati che attesti che il fornitore ha lì un conto, insieme a una rassegna delle recensioni pubbliche e della stampa sul fornitore. Sull'operazione il controllo è più pesante, perché riguarda ogni singola fornitura ricevuta: bisogna accertare che la presenza del fornitore in quell'operazione abbia una ragione commerciale reale, che prezzo e margine non siano commercialmente ingiustificabili, che il bene o il servizio rientri nelle attività coperte dalla sua licenza, che titolo e origine della merce siano solidi e, se c'è un intermediario, che anche il suo ruolo si spieghi commercialmente. Il pagamento deve essere elettronico: il contante resta possibile solo con una ragione commerciale documentata. L'articolo 5 della Decisione impone infine una politica scritta che indichi chi esegue le verifiche, chi le rivede e chi le supervisiona.

A chi si applica

A tutte le società emiratine registrate ai fini IVA, mainland e free zone, comprese quelle che fatturano solo all'estero ma acquistano in loco: logistica, marketing, informatica, subappalti, forniture di merce. L'articolo 6 prevede un esonero per le forniture sotto i 10.000 dirham al netto dell'IVA, circa 2.300 euro. Quell'esonero però non si riduce, cade per intero, appena il totale acquistato da quel fornitore supera i 100.000 dirham — circa 23.000 euro — nei dodici mesi precedenti, oppure ci si aspetta che li superi nei dodici mesi successivi. Sono poco più di 8.300 dirham al mese, circa 1.900 euro: quasi ogni rapporto di fornitura ricorrente arriva a quella cifra senza nulla di anomalo, quindi nella pratica l'esonero protegge molto meno di quanto sembri.

Il rischio da non sottovalutare

Il diniego del recupero dell'IVA a monte è definitivo: non è una sanzione che si paga e si chiude, è un credito che non torna più. E non presuppone di aver partecipato all'evasione: basta non aver fatto le verifiche su un fornitore che poi si rivela parte di una catena inquinata. Il secondo rischio è di calendario. Al 1° ottobre 2026 mancano poche settimane, e le verifiche non riguardano solo i fornitori nuovi: riguardano anche quelli con cui si lavora da anni, per i quali quasi nessuno ha in archivio la documentazione che la Decisione ora richiede.

Che cosa fare adesso

Estrarre dalla contabilità l'elenco dei fornitori da cui si è acquistato per più di 100.000 dirham negli ultimi dodici mesi, e separarne quelli sopra i 375.000 dirham, che richiedono anche la conferma bancaria. Per ciascuno controllare che nel fascicolo ci siano il numero di registrazione fiscale (TRN, il codice IVA emiratino), la licenza commerciale in corso di validità, la prova che l'attività licenziata copra davvero ciò che quel fornitore ci ha fatturato e la documentazione dell'operazione. Scrivere la politica interna richiesta dall'articolo 5, con i nomi delle persone che eseguono, rivedono e supervisionano le verifiche: la Decisione chiede nomi, non funzioni generiche. Spostare su pagamento elettronico ciò che è ancora regolato in contante, oppure metterne per iscritto la ragione commerciale. Infine, il testo integrale della Decisione e la guida operativa della FTA non risultano ancora pubblicati su tax.gov.ae: vanno controllati prima del 1° ottobre, perché è lì che compariranno i dettagli sui documenti minimi ritenuti sufficienti.

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Ogni norma vale poco finché non la si applica al caso concreto. Se hai una società negli Emirati o stai valutando il trasferimento, il modo più veloce per capire cosa cambia per te è parlarne direttamente.

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